Premessa
L’indennità di frequenza è un istituto previsto da una legge nazionale.
Nessuna normativa regionale può derogare ad una legge nazionale a meno che la legge stessa non faccia espresso rinvio ad una disciplina di dettaglio.
Nell’ambito dell’invalidità civile sono previste diverse prestazioni a carico dell’INPS: assegno parziale o totale di invalidità, indennità di accompagnamento; indennità dii comunicazione per sordi, indennità di frequenza per minori etc…
Questo vuol dire che un dsa è un invalido? A livello sociale non lo è, non è nemmeno un disabile (si parla sempre e solo con riferimento ad uno o più tra i 4 disturbi di specifici apprendimento- ndr).
L’inserimento dell’indennità di frequenza nell’ambito delle prestazioni di cui possono beneficiare i minori nell’alveo dell’invalidità civile (INV CIV) avviene perché la legge del 1971 sull’invalidità e la legge nr. 289 del 1990 sull’indennità di frequenza precedono la legge 170 del 2010. Cioè sono state istituite e pensate prima e a prescindere dai DSA e va oltre naturalmente i casi dei dsa.
Non lasciatevi condizionare dalle categorie giuridiche peraltro complesse, non sempre chiaramente de facilmente distinguibili per i non addetti ai lavori, e non pensate alle etichette.
Guardate invece al benessere dei vostri figli e alle possibilità che avete di ricevere un aiuto anche economico se ci sono i presupposti.
I vostri figli con DSA (che presentano solo uno o più disturbi specifici di apprendimento) non sono né invalidi nel senso classico del termine né tantomeno disabili, ma le categorie giuridiche servono a dare un punto di riferimento agli operatori del diritto e ai medici per l’accertamento dei requisiti sanitari al fine di ottenere alcuni benefici e prestazioni economiche.
L’indennità di frequenza
L’indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.
E’ un aiuto per le spese supplementari adeguate da affrontare nell’età scolare fino ai 18 anni.
Requisiti soggettivi
- avere fino ai diciotto anni di età;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (L. 289/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
Requisito ambientale
frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine; (i requisiti sono alternativi tra loro)
Requisito reddituale
non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.805,19 (importo 2015)
Importo 2015 indennità di frequenza : base Euro 279,75 mensili cui vanno aggiunti € 10,33 mensili
L’indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.
(La Sentenza della Corte Costituzionale 20 – 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido – riguarda indennità frequenza in generale più che i DSA).
Incompatibilità
L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione concessa ai sordomuti (nel senso che bisogna optare per quella più favorevole).
Iter per il riconoscimento dell’indennità di frequenza
A CHI RIVOLGERSI.
Bisogna rivolgersi all’ASL d’appartenenza, Ufficio Invalidi Civili, e fare una domanda per l’accertamento DEGLI STATI DI INVALIDITA’ CIVILE – dove l’ASL, RICONOSCE una “disabilità” psichica, fisica o sensoriale o cognitiva- a fronte della documentazione clinica presentata. Si presuppone che in questa fase si abbia già tutta la documentazione, nel nostro caso dislessia o altro disturbo specifico dell’apprendimento una visita dello specialista (neuropsichiatra infantile e/o psicologo, con eventuale aggiunta di consulenza logopedica, con relazione di diagnosi, valutazioni dell’equipe riabilitativa ecc.ecc).
Attenzione: la certificazione privata è valida solo per le scuole al fine del pdp, ma non per le asl, a meno che il centro privato non sia accreditato.
E’ importante che la relazione dello specialista sia trasfusa, riportata quantomeno nella diagnosi in una certificazione pubblica del pediatra e o del medico curante ASL con la specifica della Legge
Poi occorre avere una diagnosi pubblica (o se volete direttamente la pubblica senza la privata).
In ogni caso è consigliabile rivolgersi ad un patronato e/o legale di fiducia per inoltrare la pratica, anche al fine di individuare correttamente i codici, insieme al medico che invierà la domanda telematica.
Il primo passo
Rivolgersi al pediatra o medico curante e richiedere visita specialistica presso psicologo esperto in DSA ( disturbi specifici dell’ apprendimento); in alternativa è competente anche il neuropsichiatra infantile; in alternativa rivolgersi alla asl locale per la diagnosi, o centro privato accreditato.
Ottenuta la diagnosi dalla specialista occorre tornare dal proprio pediatra o medico curante e trascrivere la diagnosi di DSA con la precisazione che il minore ha difficoltà persistenti a compiere le funzioni proprie dell’età (legge 288/1990 art 2)
(E bene far inserire sia il riferimento alla legge sull’indennità di frequenza che il riferimento alla legge sui DSA legge nr.170 del 08.10.2010 ss.mm.ii.)
Segnalare anche al medico in quell’occasione che nella diagnosi si dica esplicitamente della necessità di supporti informatici, come l’uso del Computer, programmi di videoscrittura, sintesi vocale e quanto altro occorre.
Il secondo passo
Il dottore deve compilare la certificazione medica tramite invio telematico (la certificazione ha un costo che si aggira tra i 60 e 70 euro);
La certificazione telematica è a cura del medico accreditato (medico curante/pediatra o in mancanza altro medico accreditato/convenzionato inps, il quale dovrà barrare almeno la crocetta dell’invalidità);
Se il pediatra non ha dimestichezza con le domande di invalidità allora meglio rivolgersi a medico accreditato.
La prima crocetta da barrare, la più importante è quella inerente l’INVALIDITA’ civile (al fine di beneficiare dell’indennità di frequenza);
La seconda (facoltativa per i soli DSA senza la presenza di patologie, altrimenti il medico la barra comunque) è quella inerente l’attestazione handicap la famosa legge 104/1992 per precostituirsi benefici anche per i familiari lavoratori (congedi , permessi…).
Al termine della procedura il dottore accreditato rilascia la ricevuta di invio telematico della certificazione (che deve essere la più precisa possibile quanto a codici , diagnosi e richieste.
Il terzo passo
Recarsi dal legale (che deve avere il PIN vostro) o dal patronato (che ha il PIN proprio del patronato) per la fase amministrativa
Domanda amministrativa
1)Tramite la procedura informatizzata si procede all’inoltro all’INPS della domanda.
2) In seguito il minore viene convocato presso gli uffici dell’ASL commissione invalidi civili, per la valutazione della diagnosi, dove verrà “valutato” (anche in questa fase è importante puntualizzare l’onerosità che comporta la cura dei disturbi di apprendimento – frequenza lezioni logopedia, acquisto supporti informatici, etc.). La valutazione si conclude con la validazione dei medici legali o centro medico legale e diventa definitivo, poi viene spedito a casa il verbale.
3) A questo punto, dopo circa due mesi (o forse più, di pende dalle asl e dalle regioni) arriva a casa l’esito della valutazione.
In caso sia riconosciuta l’indennità di frequenza bisogna aspettare un successivo invio da parte dell’ASL di una serie di documenti da compilare e rispedire. Anche in questo caso si consiglia di rivolgersi al patronato e/o legale di fiducia che ha seguito la ns. pratica per evitare errori nella compilazione.
L’erogazione dell’indennità è normalmente retroattiva alla data di presentazione della domanda o a limite dal mese successivo all’espletamento della collegiale medica asl definitiva.
L’indennità è erogata per l’intero anno scolastico.
Viene inoltre sospesa nei periodi di mancata attività scolastica, a meno che non si certifichi la frequenza a centri riabilitativi, a corsi, attività estive, etc.
Il quarto passo
Qualora l’esito della valutazione medica della competente asl sia negativo si può ricorrere al TRIBUNALE del LAVORO per ottenere l’indennità di frequenza
- È competente per territorio il TRIBUNALE del lavoro e previdenza del luogo di residenza del minore Il ricorso deve essere presentato entro 6 mesi dal ricevimento del verbale negativo dell’asl.
- E’ altamente consigliabile munirsi una perizia di parte, psicologica- non di tipo meramente clinico, ma forense, cioè che sia in grado di rispondere al quesito posto dal Giudice del lavoro;
- Durante il ricorso il Giudice del lavoro nominerà un CTU cioè un esperto della materia che deve indagare sui Disturbi specifici dell’apprendimento; (attenzione i tribunali non sempre hanno a disposizione degli psicologi negli albi; in quel caso se viene nominato un medico legale o altro medico si deve far richiedere la consulenza di uno specialista psicologo o neuropsichiatra infantile)
- E bene che in questa fase come precisato vi sia anche un perito di parte che possa dialogare con il CTU su base tecnico-scientifica;
- Una volta che il CTU riconosce il DSA segue omologa del provvedimento da parte del Tribunale e l’INPS viene condannata a corrispondere l’indennità di frequenza.
Lucera Bologna 9 gennaio 2016
Avv.Vincenzo Leccese
Del foro di Foggia
Attività prevalente in diritto del lavoro e previdenza sociale
Per info e contatti 0881.204387 diretto : 380.1819985; 338.5430455;